IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 febbraio  2003,  n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
7 marzo 2003 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in
ordine  alla  crisi  sismica  che  ha  colpito  il  territorio  della
provincia di Forli-Cesena;
  Considerato  che l'evento sismico ha reso totalmente o parzialmente
inagibili edifici pubblici e privati;
  Visto  il  rapporto  preliminare  dei danni trasmesso dalla regione
Emilia-Romagna  con  l'indicazione  dei  comuni coinvolti dall'evento
sismico;
  Ravvisata   la   necessita'   di  disporre  l'attuazione  di  primi
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;
  D'intesa con la regione Emilia-Romagna;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  L'efficacia  delle  disposizioni di cui alla presente ordinanza
concerne  i  comuni  di  S.  Sofia,  Bagno  di Romagna - Civitella di
Romagna,  Galeata,  Verghereto,  Sarsina, Mercato Saraceno e Rocca S.
Casciano.
  2.   Il   Presidente   della  regione  Emilia-Romagna  e'  nominato
commissario  delegato  e  provvede,  anche  avvalendosi di uno o piu'
soggetti attuatori, al compimento delle attivita' connesse alla messa
in   sicurezza   delle  infrastrutture  pubbliche  e  private  ed  ai
successivi  interventi  di  miglioramento  o  adeguamento sismico dei
medesimi  edifici  danneggiati dal sisma iniziato il 26 gennaio 2003,
nonche'   a   porre  in  essere  tutte  le  iniziative  necessarie  a
salvaguardare  l'incolumita'  pubblica  e  privata,  ad  eliminare le
situazioni  di  pericolo  esistenti favorendo il ritorno alle normali
condizioni di vita.